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Ordinanza — n. 15488/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15488/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSETTA ALBERTO nato a CATANIA il 14/06/1985 avverso la sentenza del 24/08/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bassetta Alberto OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argcmentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15488/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341-bis cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argcmentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura adempimento dei presupposti processuali ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSETTA ALBERTO nato a CATANIA il 14/06/1985 avverso la sentenza del 24/08/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bassetta Alberto OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argcmentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03