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Ordinanza — n. 15484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI MIRCO nato a CATANIA il 13/06/1990 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Musunneci Mirco; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manii'estamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio (previo accertamento della mancata applicazione del braccialetto elettronico alla data del controllo pur dedotta nei motivi di gravame) circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso l'azione tesa a bussare insistentemente e con vigore alla porta di casa, smentendo che potesse non aver sentito tali azioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI MIRCO nato a CATANIA il 13/06/1990 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Musunneci Mirco; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manii'estamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio (previo accertamento della mancata applicazione del braccialetto elettronico alla data del controllo pur dedotta nei motivi di gravame) circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso l'azione tesa a bussare insistentemente e con vigore alla porta di casa, smentendo che potesse non aver sentito tali azioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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braccialetto elettronico evasione all'obbligo di contribuzione recidiva nell'infrazione dispensa dall'obbligo di controllo responsabilità per la chiave di creazione della firma reato mancato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI MIRCO nato a CATANIA il 13/06/1990 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Musunneci Mirco; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manii'estamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio (previo accertamento della mancata applicazione del braccialetto elettronico alla data del controllo pur dedotta nei motivi di gravame) circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso l'azione tesa a bussare insistentemente e con vigore alla porta di casa, smentendo che potesse non aver sentito tali azioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08