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Ordinanza — n. 15483/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as the appeal court correctly refuted recidivism arguments by considering overall personality and preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the recourse by Leone Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appeal court had already refuted the claim that the association crime was res judicata, noting the appellant's overall personality and the concrete threat posed by his criminal association membership. The court upheld this decision because the appellant's arguments regarding recidivism were insufficiently supported and contradicted the established preventive measures.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal court's assessment of the appellant's overall personality and the validity of preventive measures constitutes a valid refutation of recidivism claims, rendering the subsequent recourse inadmissible for lack of merit.

Parole chiave

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recidivism assessment preventive measures criminal association inadmissible recourse overall personality res judicata procedural costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GIANLUCA nato a BARI il 04/02/1983 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Leone Gianluca OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, non ha fatto solo riferimento alle precedenti condanne, ma anche alla complessiva personalità del ricorrente (dato che il ricorrente contesta nella parte in cui deduce che il delitto associativo sia passato in giudicato in epoca successiva ai fatti sovrapponendo il profilo dei presupposti della recidiva con quello della rilevata pericolosità che apoditticamente confuta) messa in luce della violazione della stessa misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tale da denotare la propensione del Leone a delinquereicome reso evidente dalla concreta minaccia evocativa dell'appartenenza ad associazione criminale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08