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Ordinanza — n. 15481/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15481/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNATA ALESSANDRO EMANUELE nato a GELA il 30/12/1982 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pennata Alessandro Emanuele e la memoria della difesa avv. Flavio Sinatra che ribadisce le ragioni del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. in luogo di quello ex art. 337 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Flavio Sinatra che ribadisce le ragioni del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. in luogo di quello ex art. 337 cod. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione attitudine all'integrazione riesame dell'asilo nuova domanda di prestazioni d'invalidità ripristino dello statuto di rifugiato spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
Flavio Sinatra che ribadisce le ragioni del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen.
art. 337 cod. pen
in luogo di quello ex art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNATA ALESSANDRO EMANUELE nato a GELA il 30/12/1982 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pennata Alessandro Emanuele e la memoria della difesa avv. Flavio Sinatra che ribadisce le ragioni del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. in luogo di quello ex art. 337 cod. pen.

è questione nuova non dedotta nei motivi di gravame in cui il ricorrente aveva messo in discussione gli eventi per come erano stati ricostruiti dal primo giudice; rilevato che, comunque, non sussiste un concreto interesse in capo al ricorrente, tenuto conto che la valutazione dell'interesse ad ottenere la riqualificazione della fattispecie sussiste allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa cli quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 38544 del 27/05/2015, Rv. 254634); che, invero, il ricorrente, più che confutare la qualificazione, tende ad accreditare una preclusa differente ricostruzione dei fatti su cui fonda la dedotta erronea qualificazione giuridica; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i