Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mauro Angelantonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the lack of reasoning and application of the non-prosecution cause were merely repetitions of censure already adequately refuted by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new material facts or legal grounds to warrant further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitions of censure already refuted by the lower court or lack any new factual or legal basis.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO ANGELANTONIO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 07/03/1981 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mauro Angelantonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta di evasione posta in essere alcuni giorni dopo dalla sua esecuzione per motivo "futile" in quanto afferente alla prospettata raccolta di nocciole; che privo di pregio risulta la critica a mente della quale sarebbe stata introdotta nella motivazione una circostanza aggravante mai contestata (quella dei motivi "abbietti e futili"), essendo la risposta della Corte di appello funzionale al motivo di gravame dedotto in quella sede e relativa al solo aspetto della offensività complessivamente apprezzata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0