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Ordinanza — n. 15478/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to generic and unfounded grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were generic and lacked sufficient interest. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, its finding of recidivism, and the excessive sentence, while also questioning the lack of specific reasoning regarding a suspended sentence. The court determined that these issues were already adequately addressed by the lower court, which considered the gravity of the conduct and social danger, rendering the cassation request futile.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic and unfounded, or when the appeal lacks interest because the lower court has already sufficiently examined the merits, and the potential outcome in a hypothetical retrial would not differ.

Parole chiave

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lack of interest generic grounds manifestly unfounded cassation appeal sentencing review sostituzione dei motivi sanzione sostitutiva motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.53710 del 23/02/2016
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv.
Sez.6, n.47722 del 06/10/2015
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014
265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC IBRAHIM nato il 05/06/1966 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ahmetovic Ibrahim OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ritenuta recidiva e del trattamento sanzionatorio rritenuto eccessivo( costituisce censura afferente a questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello / che ha fatto specifico riferimento alla gravità della condotta (così ritenendo sub-valenti gli elementi addotti dalla difesa), alla particolare pericolosità sociale che denotava la condotta seguita da numerosi precedenti penali e all'adeguatezza della determinazione della pena non distante dai minimi edittali; rilevato che la dedotta assenza di motivazione in ordine all'invocata pena sostitutiva è questione genericamente posta in sede di gravame; che, infatti, deve farsi rinvio al principio secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705;

Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec