Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding lack of specific correlation between decision and appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gerardo Iacobucci inadmissible due to the generic nature of his grounds. Iacobucci alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding active resistance, but the Court found his arguments lacked specific correlation with the lower court's findings on violence and conflict. Consequently, the appeal was rejected, and Iacobucci was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the decision and those presented in the appeal, thereby violating the principle of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOBUCCI GERARDO nato a AVELLINO il 09/06/1965 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAP011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iacobucci Gerardo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. in ragione della condotta di resistenza attiva del ricorrente è generico in quanto privo di effettiva c:ensuraravendo la Corte di merito illustrato la violenza e l'ingaggiata colluttazione con i militari che venivano anche minacciati; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il