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Ordinanza — n. 15475/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility as territorial court adequately refuted recidivism and danger arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15475/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Held Solemia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The territorial court had already refuted the claim that the lower court failed to properly assess recidivism and dangerousness, noting it considered prior convictions, habitual declarations, and revoked alternative measures. Consequently, the appellate court found the grounds for the appeal to be a reproduction of arguments already adequately countered and dismissed the request.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a territorial court's decision adequately refutes the appellant's arguments regarding recidivism and dangerousness, the appeal is inadmissible as it merely reproduces those refuted grounds.

Parole chiave

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recidivism assessment inadmissible appeal dangerousness evaluation reproduction of arguments court costs award Cassazione decision criminal procedure eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELD SOLEMIA natia BRESSANONE il 15/05/1984 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Held Solemia OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di motivo adeguatamente confutato dalla Corte territoriale che ( ' non ha fatto solo riferimento alle precedenti condanne, una delle quali anche specifica ed alla dichiarazione di abitualità ed alla misura di sicurezza per la durata di due anni, ma anche alle successive revoche di misure alternative per la violazione della misura autocustodiale, in tal modo dando conto, nel complesso, dell'apprezzata propensione a commettere reati a riprova della aumentata pericolosità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso il 08/