Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15474/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentence and denial of generic mitigating circumstances due to lack of repentance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15474/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's denial of generic mitigating circumstances was unreviewable in cassation. The appellant argued the sentence was excessive and mitigating factors were ignored, but the court found the penalty justified by the crime's gravity and the defendant's lack of repentance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is unreviewable in cassation if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, as it suffices to reference decisive elements rather than all favorable or unfavorable facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances cassation inadmissibility repentance requirement sentencing discretion manifest illogicality adempimento dei presupposti processuali eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 61 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALFAOUI ACHREF (CUI 049M000) nato il 23/03/1991 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u,? visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Khalfaoui Achref OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, quanto al primo aspetto, come la pena individuata in misura appena al di sopra del minimo edittale ed i relativi aumenti per la continuazione interna ed esterna, trovassero giustificazione nella gravità dei fatti, quanto alle circostanze generiche, come determinante si rivelasse l'assenza di resipiscenza e di condotte riparatorie; osservato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ch euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso