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Ordinanza — n. 15473/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; prescription defense rejected due to statutory suspension periods extending beyond appeal date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defense of prescription and the request for general mitigating circumstances. The court found the prescription argument infounded because statutory suspensions totaling 394 days extended the limitation period past the September 2023 appellate decision. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The defense of prescription is inadmissible when the limitation period expires after the appellate judgment, as the court cannot examine or apply it ex officio.

Parole chiave

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criminal prescription defense statutory suspension periods appellate judgment timing inadmissible appeal procedural costs award attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTINO RAFFAELE nato a PAGANI il 12/02/1975 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \$ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fortino Raffaele OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione (dell'avv. De Martino e dell'avv. Abagnara) dei reati risulta manifestamente infondato tenuto conto che, sulla base dei rinvii, e tenuto conto che quello intervenuto ope legis per emergenza COVID49 è di 64 giorni, sussistono 394 giorni di sospensione con conseguente perenzione della prescrizione a far data dal 3 marzo 2024, a fronte di decisione in appello emessa il 22 settembre 2023; rilevato che il secondo motivo dell'avv.

Abagnara in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato( avendo la Corte territoriale condiviso il giudizio del primo giudice che, apprezzata complessivamente la congruità della pena per come determinata, ha ritenuto insussistenti elementi positivamente valorizzabili per giustificare la invocata richiesta; rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso