Italian Court dismisses appeal on recidivism and public utility work substitution grounds as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Della Santina Simon inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing recidivism due to different charges and failed to substitute detention with public utility work. The court rejected these claims, noting the territorial court already properly addressed the timing of the new crime and the appellant's demonstrated inability to fulfill commitments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on grounds of insufficient motivation regarding recidivism or penalty substitution is inadmissible if the lower court provided adequate reasoning on the temporal proximity of offenses and the defendant's lack of reliability.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA SIMON nato a BUSTO ARSIZIO il 25/07/1994 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • \t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Della Santina Simon OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla recidiva è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, pur avendo messo in rilievo che il titolo di reato per cui era stata comminata una precedente coe danna era differente, ha apprezzato come il nuovo reato fosse stato posto in essere poco tempo dopo la conclusione del procedimento penale, ragione che, unitamente alla violazione della fiducia che l'ordinamento gli aveva riconosciuto avendo commesso il reato immediatamente dopo essere uscito dal carcere, deponeva per una particolare tendenza a delinquere; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso Clli si censura la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo la decisione reso adeguata motivazione circa le ragioni che portavano a ritenere che il ricorrente, gravato da numerosi reati, risultava soggetto che aveva già dimostrato di non poter mantenere gli impegni assunti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso