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Ordinanza — n. 15465/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation linking facts to legal claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Karfi Abdel Wahab inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal regarding lack of motivation on criminal responsibility was a repetition of a previously refuted argument, while the second ground was deemed generic because it failed to establish a specific correlation between the contested decision's reasoning and the appellant's arguments. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary specificity required by law.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific connection between the facts of the contested decision and the arguments presented, thereby violating the requirement of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation specificity requirement criminal responsibility concorso improprio concorso materiale di reati concorrenza e aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARFI ABDEL WAHAB nato il 31/01/1982 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Karfi Abdel Wahab OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale e declinato in fati:o nella parte in cui il ricorrente censura la ricostruzione degli eventi analizzati con correttezza dalla decisione impugnata, che ha valorizzato la condotta violenta frapposta al necessario controllo alla persona che doveva essere svolto in ragione della minaccia di gesti autolesionistici preannunciati dallo stesso ricorrente; rilevato che il secondo motivo risulta generico avendo la Corte territoriale evidenziato, a fronte della dedotta condotta materialmente posta in essere da altro soggetto, come al ricorrente fossero stati contestati i delitti a titolo di concorso nel reato che viene solo apoditticamente censurato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis