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Ordinanza — n. 15368/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding aggravated theft exposure to public faith under surveillance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Paola Raffaele inadmissible, rejecting his claim that video surveillance systems should exclude the aggravating circumstance of exposing stolen goods to public faith. The court found the argument contradicts established precedent requiring specifically effective surveillance to prevent immediate theft, not merely general monitoring. Consequently, the lower court's conviction for attempted aggravated theft was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; The aggravating circumstance of exposing the thing to public faith is not excluded by the mere existence of a video surveillance system in the crime location, but only by a surveillance specifically effective in preventing the immediate removal of the property.

Parole chiave

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aggravated theft public faith exposure video surveillance criminal appeal inadmissibility attempted crime procedural costs prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020
(Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep.
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep.
Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010
Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007
248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA RAFFAELE (CUI 01A9TZH) nato a VINCI il 08/01/1974 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 247/24 Rilevato che l'imputato Di Paola Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo del ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157;

Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20;05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 marzo