Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15366/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15366/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN YAMEN KARIM nato il 12/08/1987 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • P RG 208/24 Rilevato che l'imputato Ben Yamen Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato di condanna per il reato di tentato furto in abitazione, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte di appello, infatti, ha valorizzato sia gli indicai:ori che l'hanno indotta a condividere la valutazione del primo Giudice circa la natura di abitazione del sito, sia i connotati della condotta degli imputati e, in particolare, dell'odierno ricorrente, che hanno condotto a ritenere provata l'intenzione predatoria e il coinvolgimento di Ben Yamen; di contro, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre, peraltro in maniera confusa, le stesse tematiche dell'appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto reiterazione di reati penali furto aggravato motivazione inadeguata delle censure costituzionali inviolabilità del domicilio insidie alla vita
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN YAMEN KARIM nato il 12/08/1987 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • P RG 208/24 Rilevato che l'imputato Ben Yamen Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato di condanna per il reato di tentato furto in abitazione, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata pronunzia di sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela sul presupposto che non si tratti di tentato furto in abitazione - e il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla prova che, appunto, si tratti di un tentativo di furto - sono entrambi inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte di appello, infatti, ha valorizzato sia gli indicai:ori che l'hanno indotta a condividere la valutazione del primo Giudice circa la natura di abitazione del sito, sia i connotati della condotta degli imputati e, in particolare, dell'odierno ricorrente, che hanno condotto a ritenere provata l'intenzione predatoria e il coinvolgimento di Ben Yamen; di contro, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre, peraltro in maniera confusa, le stesse tematiche dell'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27