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Ordinanza — n. 15363/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Lorenzo Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of fraud-related bankruptcy convictions, arguing a defect in the reasoning regarding criminal liability. The court rejected this because cassation reviews cannot re-evaluate evidence or substitute their own factual conclusions for those of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-read factual elements or substitute its own evaluation of evidence for that of the trial judge, rendering appeals based solely on a different factual assessment inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual findings review criminal liability reasoning evidence re-evaluation prohibition judicial competence limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO ANTONIO nato a MONOPOLI il 26/06/1978 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 118/24 Rilevato che l'imputato Di Lorenzo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ric:orrente lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è versato in fatto perché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quel e del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Peraltro, il ricorrente, quando adduce a sua discolpa di non essere venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento, agita un tema che non era stato sviluppato specificamente nell'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ma