Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Lorenzo Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of fraud-related bankruptcy convictions, arguing a defect in the reasoning regarding criminal liability. The court rejected this because cassation reviews cannot re-evaluate evidence or substitute their own factual conclusions for those of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-read factual elements or substitute its own evaluation of evidence for that of the trial judge, rendering appeals based solely on a different factual assessment inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO ANTONIO nato a MONOPOLI il 26/06/1978 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 118/24 Rilevato che l'imputato Di Lorenzo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ric:orrente lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è versato in fatto perché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quel e del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Peraltro, il ricorrente, quando adduce a sua discolpa di non essere venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento, agita un tema che non era stato sviluppato specificamente nell'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ma