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Ordinanza — n. 15362/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15362/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE ANDREA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 10/01/1983 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 93/24 Rilevato che l'imputato Pastore Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Letta la memoria dell'Avv. Angelo Salvemini, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sviluppando, tuttavia, argomentazioni che non incidono sulle considerazioni di seguito sviluppate;

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 15362/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, Sentenza n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); Rilevato che il certificato penale allegato al ricorso — ove è annotato un solo precedente per due reati contravvenzionali — risulta difforme da quello in atti ove sono annotate, oltre alla condanna per le due contravvenzioni di cui sopra, anche altre tre condanne per delitti, tutti commessi anteriormente al fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri revisione della sentenza penale precedenti penali rilevanti reato continuato concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata - è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE ANDREA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 10/01/1983 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 93/24 Rilevato che l'imputato Pastore Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Letta la memoria dell'Avv. Angelo Salvemini, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sviluppando, tuttavia, argomentazioni che non incidono sulle considerazioni di seguito sviluppate;

Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata - è manifestamente infondato poiché la Corte di Appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. — tracciando la continuità tra i precedenti e il reato sub iudice — e non occorreva, per ritenerla reiterata, una precedente dichiarazione di recidiva; a quest'ultimo riguardo, giova segnalare che, prima della presentazione del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte avevano sancito il principio secondo cui, ai fini della applicazione della recidiva reiterata, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, Sentenza n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); Rilevato che il certificato penale allegato al ricorso — ove è annotato un solo precedente per due reati contravvenzionali — risulta difforme da quello in atti ove sono annotate, oltre alla condanna per le due contravvenzioni di cui sopra, anche altre tre condanne per delitti, tutti commessi anteriormente al fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2