Italian Court dismisses appeals as generic or inadmissible due to waiver of non-punishment arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Petrone and Pellicano inadmissible, ordering them to pay court costs. Petrone's appeal was rejected for being generic and lacking required details under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, while Pellicano's was dismissed because his waiver of appeal grounds precluded the appellate court from addressing unpunished points. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet procedural requirements and were therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific grounds or based on waived issues are inadmissible and generic.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRONE TOMMASO nato a BARI il 09/01/1991 PELLICANO GIOVANNI nato a BARI il 06/07/1992 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 83/24 Rilevato che gli imputati Petrone Tommaso e Pellicano Giovanni ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per i reati di cui al capo 1) (ricettazione); ai capi 2) e 6) (tentato furto in abitazione); ai capi 3) e 5) (furto in abitazione), riducendo la pena, per Petrone, a quella di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 2.600,00 di multa e, per Pellicano, a quella di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
Premesso che gli imputati di cui sopra avevano rinunziato a tutti i motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso di Petrone Tommaso — che lamenta inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex. art. 129 cod.proc.pen. - è generico per indeterminatezza perché del tutto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., vieppiù laddove vi era stata rinunzia ai motivi sulla responsabilità; Rilevato che il ricorso di Pellicano Giovanni che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto, a dispetto di quanto asserisce il ricorrente, la rinunzia ai motivi di appello determina l'inammissibilità, in parte qua, dell'appello, ed esonera il Giudice di appello dal motivare sui punti non più devoluti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ma