Ordinanza — n. 15359/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE FRANCESCO nato a MOLA DI BARI il 25/07/1962 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 63/24 Rilevato che l'imputato Daniele Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo ad anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge Fallimentare;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15359/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE FRANCESCO nato a MOLA DI BARI il 25/07/1962 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 63/24 Rilevato che l'imputato Daniele Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo ad anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge Fallimentare;
Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato - è manifestamente infondato in quanto la prescrizione maturerà il 18/01/2025, oltre eventuali sospensioni, tenuto conto che la prescrizione va calcolata ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., donde il termine cui fare riferimento è non già quello di anni dieci, ma quello anni dodici e mesi sei; Rilevato che il secondo motivo di ricorso (con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della nullità della sentenza in seguito al mutamento della composizione del Collegio), il terzo motivo di ricorso (con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego all'assolLzione perché il fatto non sussiste) e il quarto motivo di ricorso (con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) sono del tutto aspecifici in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, fatto della mera enunciazione di principi teorici, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,