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Ordinanza — n. 15358/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming evidence misreading, ruling appellate court correctly evaluated facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15358/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Graniero's appeal against the Bari Court of Appeal inadmissible. Graniero argued the appellate court misread evidence regarding his guilt for snatching theft, but the court found his complaints lacked specific references to the acts used for the decision. The court ruled that appeals cannot request a factual re-evaluation or challenge the convergence of circumstantial evidence without precise proof of error.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; In the appeal for cassation, the court of jurisdiction cannot re-evaluate factual elements or request a new assessment of evidence, as such powers belong exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal for Cassation Misreading of Evidence Factual Re-evaluation Circumstantial Evidence Inadmissible Appeal Burden of Proof motivi probatori

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci
256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANIERO MARIO nato a BARLETTA il 28/10/1969 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 61/24 Rilevato che l'imputato Graniero Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha ribaltato la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunziata dal Tribunale di Trani per il reato di furto con strappo; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità in relazione alla non corretta valutazione degli elementi di prova sui quali si fonda la sentenza — è inammissibile in quanto:

1) deduce travisamento della prova senza allegare né indicare specificamente gli atti utilizzati per la decisione dalla Corte di appello e frutto della pretesa, errata lettura. A questo riguardo va ricordato che tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n, 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

2) sollecita una rivisitazione in fatto e non si confronta con quanto la Corte distrettuale ha osservato circa la pluralità, la convergenza e la gravità degli indizi (cfi . in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos