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Ordinanza — n. 15354/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction citing inadmissibility and lack of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Maggi inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court rejected the first ground as it merely contradicted the defendant's defense regarding leased assets without challenging the core fraud charge, and dismissed the second ground because the lower court's denial of general mitigating circumstances was not illogical given the defendant's prior criminal record. Consequently, the conviction for fraudulent bankruptcy was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 518, 521 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning, even if partially contradicting the defense, does not challenge the essential elements of the crime, and the denial of general mitigating circumstances is permissible when based on relevant factors like prior convictions without needing to address every favorable element.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy criminal appeal inadmissible appeal general mitigating circumstances prior criminal record bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 518 cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI ROBERTO nato a MILANO il 09/04/1960 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 53/24 Rilevato che l'imputato Maggi Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo i condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 518, 521 cod.proc.pen. - è inammissibile giacché, 1) la motivazione del Tribunale pare essere, in parte qua, un risc:ontro ad argomentazioni difensive formulate anche quanto alle macchine oggetto del contratto di leasing e, comunque, contiene una chiosa circa la sottrazione di beni al patrimonio sociale che può essere ricondotta anche ai beni indicati nel capo di imputazione;

2) quand'anche il Tribunale, nella sua motivazione, avesse erroneamente indicato, tra i beni distratti, anche quelli cui si riferisce il ricorso, non contemplati nella contestazione, non si comprende quale sia l'interesse che muove l'imputato; va osservato, infatti, che comunque il giudizio di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è in discussione in quanto è stata ritenuta comunque sussistente la distrazione dei beni menzionati nel capo di imputazione diversi, quindi, da quelli oggetto del contratto di leasing — e, per tale reato, è stato inflitto il minimo della pena;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del e circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (fondata, in particola -e, sui plurimi precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,