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Ordinanza — n. 15347/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being aspecific due to failure to link grievances to the contested decision under Art. 581.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15347/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Magrini, Hudrovich, and Hudrovich inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a lower court's conviction for specific crimes but failed to explicitly connect their grievances to the specific reasoning of the contested judgment. The court ruled that under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, appeals must demonstrate a necessary correlation with the reasons underlying the decision being attacked, which these appellants neglected by pursuing a critical reconstruction of facts without explicit linkage.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 6 CEDU; Art. 3 Cost.; Art. 189, 192 c.p.p.; Art. 624, 624 bis, 625 c.p.; When cassation appeals lack a necessary correlation with the reasons of the contested decision, they are inadmissible as aspecific.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds correlation with decision Article 581 c.p.p. failure to link grievances motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 189 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 3 Cost.
pen., art. 3 Cost. e art.
Art. 6 CEDU
e art. 6 CEDU e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del riconoscimento ed alla mancata valutazione dei riscontri - ed il secondo motivo - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.
Art. 581 c.p.p.
pen.- sono aspecifici in quanto i ricorrenti, continuando a propugnare una propria ricostruzione dei fatti, hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
Art. 624 c.p.
6 CEDU e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del riconoscimento ed alla mancata valutazione dei riscontri - ed il secondo motivo - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 cod.
Art. 624 bis c.p.
6 CEDU e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del riconoscimento ed alla mancata valutazione dei riscontri - ed il secondo motivo - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 cod.
Art. 625 c.p.
art. 3 Cost
art. 624 cod. pen
6 CEDU e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del riconoscimento ed alla mancata valutazione dei riscontri - ed il secondo motivo - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGRINI GIORGIO nato a ROMA il 03/11/1964 HUDROVICH ROBJ nato a ROMA il 24/05/1980 HUDROVICH JOSE nato a ROMA il 07/10/1968 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 47094/2023 Rilevato che gli imputati Giorgio Magrini, Robj Hudorovich e José Hudorovich ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis commi 1 e 3, 625 comma 1 n. 2 e 61 n. 2 cod. pen.;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., art. 3 Cost. e art. 6 CEDU e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del riconoscimento ed alla mancata valutazione dei riscontri - ed il secondo motivo - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen.- sono aspecifici in quanto i ricorrenti, continuando a propugnare una propria ricostruzione dei fatti, hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico, ma omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 mar