Cassation appeal dismissed as prescription claim is inadmissible when it arises after the appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's claim of prescription was found to have matured only after the appellate judgment. The defendant argued the crime was prescribed before the appeal, but the court determined the prescription date was January 29, 2024, following the May 2023 ruling. Consequently, the court applied the principle that Article 129 of the Code of Criminal Procedure does not allow raising extinction of the crime after the appeal judgment becomes final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.: The rule of judgment under Article 129 does not grant the appellate judge autonomous decision-making power to raise the extinction of the crime by prescription after the judgment has become final, as such claims are precluded by the rules governing inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORO MAURO nato a ALGHERO il 07/03/1965 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 47083/2023 Rilevato che l'imputato Mauro Doro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il delitto di cui agli artt. 610 comma 2,, 339 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrenl:e denunzia l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza della Corte di Appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata solo in data 29 gennaio 2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. E ciò in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 20