Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15342/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15342/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15342/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNONE LUCA nato a TEANO il 11/12/1978 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BIORRELLI; RG 47076/2023 Rilevato che l'imputato Luca Compagnone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il delitto di furto aggravato; Preso atto che, in data 14 febbraio 2024, è stata depositata telematicamente la rinunzia al ricorso a firma dell'imputato, con autentica della sottoscrizione da parte del difensore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15342/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa pena complementare commisurazione della pena per rapina licenziamento per furto condanna al pagamento pecuniario ripudiazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNONE LUCA nato a TEANO il 11/12/1978 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BIORRELLI; RG 47076/2023 Rilevato che l'imputato Luca Compagnone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il delitto di furto aggravato; Preso atto che, in data 14 febbraio 2024, è stata depositata telematicamente la rinunzia al ricorso a firma dell'imputato, con autentica della sottoscrizione da parte del difensore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.