Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15341/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15341/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANINCHEDDA GIOVANNI nato a SASSARI il 15/08/1989 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 47066/2023 Rilevato che l'imputato Giovanni Maninchedda ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e deduce la non correttezza del calcolo del termine prescrizionale stante il giudizio di equivalenza della recidiva operato dal giudice di prime cure - è manifestamente infondato poiché fondato sull'errato presupposto che l'effetto della recidiva sulla prescrizione sia stato neutralizzato dal giudizio di equivalenza; al contrario, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta che la prima vada comunque considerata ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 15341/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815; Sez. 5, Sentenza n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione attenuazione della pena riduzione della pena aggravamento della pena prescrizione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
art. 69 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANINCHEDDA GIOVANNI nato a SASSARI il 15/08/1989 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 47066/2023 Rilevato che l'imputato Giovanni Maninchedda ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e deduce la non correttezza del calcolo del termine prescrizionale stante il giudizio di equivalenza della recidiva operato dal giudice di prime cure - è manifestamente infondato poiché fondato sull'errato presupposto che l'effetto della recidiva sulla prescrizione sia stato neutralizzato dal giudizio di equivalenza; al contrario, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta che la prima vada comunque considerata ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione; Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815; Sez. 5, Sentenza n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo