Ordinanza — n. 15339/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS EMANUEL ANTONIO nato a SASSARI il 04/04/1987 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 47060/2023 Rilevato che l'imputato Emanuel Antonio Melis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 624 cod. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 15339/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS EMANUEL ANTONIO nato a SASSARI il 04/04/1987 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 47060/2023 Rilevato che l'imputato Emanuel Antonio Melis ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto;
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 157 e 161 cod. pen., deducendo l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza della Corte di Appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione maturerà in data 8 gennaio 2026. Il reato è stato, infatti, commesso 1'8 settembre 2012, in primo grado è stata esclusa una delle due aggravanti speciali, ma è stata ritenuta la recidiva; in appello il reato è stato riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., ferma restando l'aggravante della violenza sulle cose e la recidiva; ne consegue che il termine prescrizionale è di anni 8 (anni sei più l'aumento di un terzo per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod. pen.), cui va aggiunto l'aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.