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Ordinanza — n. 15335/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prescription occurring after the appellate court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15335/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the crime was not prescribed before the appellate judgment. Although the statutory limitation period had expired by late August 2023, the court noted a 458-day suspension of the limitation period due to the defense attorney's collective abstention from hearings. The court held that the inadmissibility of the cassation appeal prevented the formation of a valid challenge relationship, thereby barring the examination of a prescription that occurred after the final appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 494 cod. pen.; Art. 160 c.p.p.: When a cassation appeal is declared inadmissible, the lack of a valid challenge relationship precludes the court from examining prescription that occurred after the appellate judgment.

Parole chiave

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criminal prescription inadmissible appeal collective abstention suspension of limitation appellate judgment Cassation procedure statutory limitation period perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Art. 160 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDOLINA CINZIA nato a PALERMO il 09/08/1979 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Landolina Cinzia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.494 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, considerato che: - il reato è stato commesso il 26 novembre 2014; - il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; - occorre tenere conto di 458 giorni di sospensione del corso della prescrizione (giorni 209 dal 14 marzo 2018 al 10 ottobre 2018 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze; giorni 60 dal 13 febbraio 2019 per legittimo impedimento del difensore; 189 giorni dal 31 marzo 2021 al 5 ottobre 2021 per per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze); - il termine prescrizionale sarebbe decorso il 27 agosto 2023, dopo la pronuncia della sentenza di appello;

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec