Ordinanza — n. 15334/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACOR DARIO nato a TRIESTE il 21/02/1966 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Pacor Dario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, nn. 1 e 2, e 585, commi 1 e 2, cod. pen., rideterminando la pena in applicazione del criterio di contemperamento di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15334/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACOR DARIO nato a TRIESTE il 21/02/1966 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS1NI; Rilevato che l'imputato Pacor Dario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma 1, nn. 1 e 2, e 585, commi 1 e 2, cod. pen., rideterminando la pena in applicazione del criterio di contemperamento di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il