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Ordinanza — n. 15333/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific grounds and prior rejection of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Basilisco Ciro and Gentile Ciro inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their convictions for criminal association and theft, but failed to specify the exact points of law they contested. The court ruled that their arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 61 n. 5 c.p.; Art. 625 n. 2 c.p.: Appeals must specify precise grounds for objection; failure to do so renders them inadmissible, and repetitive arguments previously rejected by the court of first instance do not justify a new examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement repetitive arguments criminal association procedural admissibility pericolo di collusione con testimoni partecipazione al reato furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Art. 61 n. 5 c.p.
Art. 625 n. 2 c.p.
pen.), in ogni caso le risposte si trovano; alle pagine sopra indicate per Basilisco sulla configurabillità del delitto associativo; al paragrafo 5 alla pagina quindicesima sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n.
art. 591 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BASILISCO CIRO nato a NAPOLI il 04/01/1968 GENTILE CIRO nato a NAPOLI il 10/05/1960 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Basilisco Ciro e Gentile Ciro ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di associazione per delinquere e ad alcuni episodi di furto; mentre ha rilevato l'assenza della condizione di procedibilità per i fatti contestati ai capi 2, 4, 5, 6 e 7 procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa esclusione nei confronti di Gentile Ciro della aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.;

Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (due motivi per Basilisco Ciro e uno per Gentile Ciro) sono meramente rip-oduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - per Basilisco Ciro: cfr. paragrafo 1 pagine dalla ottava alla dodicesima sulla sussistenza dell'associazione per delinquere e non del concorso nel reato continuato; paragrafo 2 pagina tredicesima sulla qualificazione dell'imputato come promotore ed organizzatore; cfr. paragrafo 7 alle pagine sedicesima e seguente sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; - per Gentile Ciro, va preliminarmente osservato che difetta l'indicazione dei punti specifici oggetto di impugnazione (circostanza che, anc:he da sola, relega l'impugnazione al di fuori del confine di ammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.), in ogni caso le risposte si trovano; alle pagine sopra indicate per Basilisco sulla configurabillità del delitto associativo; al paragrafo 5 alla pagina quindicesima sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. in relazione al capo 3) della rubrica;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C