Ordinanza — n. 15330/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE GENNARO nato a NAPOLI il 28/09/1979 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Daniele Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a recepire quella di primo grado, è intrinsecamente generico, poiché si sostanzia in mere affermazioni astratte ed è manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata risponde adeguatamente ai motivi di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15330/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di prova della condotta illecita dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE GENNARO nato a NAPOLI il 28/09/1979 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Daniele Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a recepire quella di primo grado, è intrinsecamente generico, poiché si sostanzia in mere affermazioni astratte ed è manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata risponde adeguatamente ai motivi di appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di prova della condotta illecita dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i