Ordinanza — n. 15329/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI LUCIANO nato a CORREGGIO il 10/01/1974 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; "s> Rilevato che l'imputato Grisetti Luciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce formalmente l'illegalità della pena "per erronea applicazione de/criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.", è inammissibile in quanto: - la censura è inedita: il punto della pena non aveva formato motivo di appello; - in base alla stessa prospettazione difensiva non si vede in un'ipotesi di illegalità della pena che ricorre solo quando la pena inflitta eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15329/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 47182 del 31/03/2022, Savin); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISETTI LUCIANO nato a CORREGGIO il 10/01/1974 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; "s> Rilevato che l'imputato Grisetti Luciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce formalmente l'illegalità della pena "per erronea applicazione de/criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.", è inammissibile in quanto: - la censura è inedita: il punto della pena non aveva formato motivo di appello; - in base alla stessa prospettazione difensiva non si vede in un'ipotesi di illegalità della pena che ricorre solo quando la pena inflitta eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (Sez.
U, n. 47182 del 31/03/2022, Savin); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso