Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15328/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15328/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15328/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANNAPIECO MICHELANGELO nato a VICO EQUENSE il 27/09/1965 avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputato Scannapieco Michelangelo ricorre avverso la sentenza Tribunale di Torre Annunziata che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'artt. 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della violazione dell'art.546 cod. proc. pen. in quanto la sentenza emessa dal giudice di primo grado era priva di una reale motivazione, è manifestamente infondato il viizo di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi tassativamente previsti di nullità e di regressione del processo ex art. 604 cod. proc. pen., sicché il giudice di secondo grado (e di conseguenza la corte di cassazione investita della eccezione) non può far regredire il processo al primo giudice al fine di eliminare i difetti di motivazione della prima sentenza ma è tenuto a confermare o a riformare tale decisione, integrando, eventualmente, la motivazione mancante, come accaduto nella specie;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 582 cod. pen, art. 604 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15328/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di motivazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione nel merito motivazione del mutamento giurisprudenza motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 582 cod. pen
art. 604 cod. proc. pen
in quanto la sentenza emessa dal giudice di primo grado era priva di una reale motivazione, è manifestamente infondato il viizo di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi tassativamente previsti di nullità e di regressione del processo ex art. 604 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANNAPIECO MICHELANGELO nato a VICO EQUENSE il 27/09/1965 avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputato Scannapieco Michelangelo ricorre avverso la sentenza Tribunale di Torre Annunziata che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'artt. 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della violazione dell'art.546 cod. proc. pen. in quanto la sentenza emessa dal giudice di primo grado era priva di una reale motivazione, è manifestamente infondato il viizo di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi tassativamente previsti di nullità e di regressione del processo ex art. 604 cod. proc. pen., sicché il giudice di secondo grado (e di conseguenza la corte di cassazione investita della eccezione) non può far regredire il processo al primo giudice al fine di eliminare i difetti di motivazione della prima sentenza ma è tenuto a confermare o a riformare tale decisione, integrando, eventualmente, la motivazione mancante, come accaduto nella specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso