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Ordinanza — n. 15325/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15325/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI ATIF nato il 26/06/1988 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Ali Atif ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai delitti di furto consumato in luogo di privata dimora commesso il 9 dicembre 2017 (capo A) e di furto tentato ex art.624 bis cod. pen. ai danni di Zonghetti Stefano (capo B); mentre ha assolto lo stesso imputato dal reato di cui al capo B) ai danni di Ferri Goffredo per insussistenza del fatto, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15325/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto partecipazione al reato attentato usurpazione d'identità luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI ATIF nato il 26/06/1988 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Ali Atif ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai delitti di furto consumato in luogo di privata dimora commesso il 9 dicembre 2017 (capo A) e di furto tentato ex art.624 bis cod. pen. ai danni di Zonghetti Stefano (capo B); mentre ha assolto lo stesso imputato dal reato di cui al capo B) ai danni di Ferri Goffredo per insussistenza del fatto, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto: - è manifestamente infondato ove riferito al reato di cui al capo A), poiché, come rilevato dalla Corte di appello, il minimo edittale previsto per tale fattispecie (anni tre di reclusione secondo la legge in vigore al momento del fatto) non rientra nei limiti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (pena non superiore a due anni di reclusione); - è intrinsecamente generico ove riferito al reato di cui al capo B), perché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, detto beneficio sarebbe spettato all'imputato;

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec