Ordinanza — n. 15322/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGEVA CLAUDIA nato a RIMINI il 14/07/1999 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Gorgeva Claudia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che i due motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 sulla riconducibilil:à del fatto all'imputata e pag. 6 sulle circostanze e sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15322/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 5 e 6 sulla riconducibilil:à del fatto all'imputata e pag. 6 sulle circostanze e sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORGEVA CLAUDIA nato a RIMINI il 14/07/1999 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Gorgeva Claudia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che i due motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 sulla riconducibilil:à del fatto all'imputata e pag. 6 sulle circostanze e sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/