Ordinanza — n. 15320/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC GIACOMO nato a TORINO il 06/05/1995 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Halilovic Giacomo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; mentre, previa esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. ha rideterminato la pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente ara esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici al giudice di merito (pag. 6);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 15320/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC GIACOMO nato a TORINO il 06/05/1995 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Halilovic Giacomo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; mentre, previa esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. ha rideterminato la pena; Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente ara esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici al giudice di merito (pag. 6);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza, è inammissibile, in quanto la censura si fonda sulla prospettazione del fatto ricostruito in termini diversi rispetto a quello posto a base della sentenza di condanna, negando, peraltro, una circostanza acclarata (cfr. pag.3 sentenza di primo grado e pag. 5 sentenza di appello); Considerato che il terzo motivo di ricorso,, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de