Ordinanza — n. 15319/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERIRI SALAH nato il 01/07/1975 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Jeriri Salah ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna de predetto imputato per il fatto ascritto riqualificato ai sensi degli artt. 56, 624-bis, comma secondo, cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15319/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JERIRI SALAH nato il 01/07/1975 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Jeriri Salah ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna de predetto imputato per il fatto ascritto riqualificato ai sensi degli artt. 56, 624-bis, comma secondo, cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché è riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il