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Ordinanza — n. 15317/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15317/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRENI ERALDO nato il 02/11/1996 PRENI ROBERT nato il 21/04/1979 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS)NI; Rilevato che gli imputati Preni Eraldo e Preni Robert ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto in abitazione, ricettazione e altri reati, mentre, riconoscendo la continuazione con i fatti giudicati in altra sentenza definitiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod. pen; Ordinanza — n. 15317/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (quattro motivi per Preni Robert e due per Preni Eraldo) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - per Preni Robert: cfr. pag. 31 (numero di pagina dattiloscritto) sulla sussistenza del reato di ricettazione di cui ai capi 11, 14 e 15; pag. 31 che richiama pag. 25 sulla esclusione della attenuante di cui all'art. 648, comma secondo per il capo 12; pag. 31 che richiama pagg. 27 e 28 in ordine alla sussistenza dei reati di furto in abitazione, aggravante ex art. 61 n. 5 e art. 493 ter cod. pen. ex 55 d.

Parole chiave

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ricettazione furto di lieve entità recidiva nell'infrazione perseguimento penale per truffa imputazione di furto reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod. pen
5 e art. 493 ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRENI ERALDO nato il 02/11/1996 PRENI ROBERT nato il 21/04/1979 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS)NI; Rilevato che gli imputati Preni Eraldo e Preni Robert ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto in abitazione, ricettazione e altri reati, mentre, riconoscendo la continuazione con i fatti giudicati in altra sentenza definitiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;

Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (quattro motivi per Preni Robert e due per Preni Eraldo) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - per Preni Robert: cfr. pag. 31 (numero di pagina dattiloscritto) sulla sussistenza del reato di ricettazione di cui ai capi 11, 14 e 15; pag. 31 che richiama pag. 25 sulla esclusione della attenuante di cui all'art. 648, comma secondo per il capo 12; pag. 31 che richiama pagg. 27 e 28 in ordine alla sussistenza dei reati di furto in abitazione, aggravante ex art. 61 n. 5 e art. 493 ter cod. pen. ex 55 d.

Igs. n.231 del 2007 contestati ai capi 3, 4; pag. 26 diniego delle attenuanti generiche; - per Preni Eraldo: cfr. pagg. 17 e 18 sul concorso nei reati di ricettazione; pagg. 23 e 24 sul trattamento sanzionatorio e sulla misura di sicurezza dell'espulsione; Vista la memoria depositata dal difensore di Preni Robert che si limita a rassegnare le conclusioni, senza aggiungere argomenti al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos