Ordinanza — n. 15315/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIN ALICE nato a TREVISO il 15/12/1995 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Coin Alice ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di motivazione sulla riconducibilità all'imputata del fatto contestato, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 15315/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che con il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché le autrici del furto non si sono limitate ad approfittare della distrazione della persona offesa ma sono state loro stesse, con abilità e astuzia, le artefici della distrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COIN ALICE nato a TREVISO il 15/12/1995 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Coin Alice ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Considerato che con il primo motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di motivazione sulla riconducibilità all'imputata del fatto contestato, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag 2);
Considerato che con il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché le autrici del furto non si sono limitate ad approfittare della distrazione della persona offesa ma sono state loro stesse, con abilità e astuzia, le artefici della distrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso