Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising new issues not examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was novel and had not been examined by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court lacked motivation regarding the specific configuration of the crime and failed to prove the purpose behind circulating three counterfeit banknotes, whereas the appellate court had only addressed the issue of 'gross forgery'. The court rejected this argument, ruling that since the new ground was not previously scrutinized, the appeal could not be entertained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises new grounds of fact or law that were not examined by the court of appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMBOLI DOMENICO nato a MILANO il 08/09/1963 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Trimboli Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.455 cod. pen. (capo D), mentre ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi B) e C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole dell'assenza di motivazione sull'effettiva e concreta configurazione del delitto in rassegna facendo leva sulla assenza di prova della finalità della messa in circolazione delle tre banconote false oggetto di addebito, è inedito poiché non è stato sottoposto al vaglio della Corte di appello, dato che sul capo in rassegna l'unica questione proposta in sede di gravame (pagg. 6 e 7) riguardava il "falso grossolano"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente i31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2