Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15312/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15312/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'omessa notifica alla parte dell'ordinanza camerale del 28/02/2023 ex art.127 cod. proc. pen. - effettivamente evidenzia un'interpretazione discutibile della disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. circa il concetto di "parte" cui spetta la notifica del verbale, peraltro seguita dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta proveniente dal difensore siccome non procuratore speciale dell'imputato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 15312/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. - effettivamente evidenzia un'interpretazione discutibile della disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. circa il concetto di "parte" cui spetta la notifica del verbale, peraltro seguita dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta proveniente dal difensore siccome non procuratore speciale dell'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica tardiva dei difetti difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate indennità del difensore d'ufficio minaccia non comprovata accertamento insufficiente dei fatti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO PAOLO CARMELO nato a SANT'ALFIO il 06/09/1967 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44468/2023 Rilevato che l'imputato D'Aquino Paolo Carmelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di furto pluriaggravato di tre segnali stradali; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso miri sono manifestamente infondati giacché:

1) Il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'omessa notifica alla parte dell'ordinanza camerale del 28/02/2023 ex art.127 cod. proc. pen. - effettivamente evidenzia un'interpretazione discutibile della disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. circa il concetto di "parte" cui spetta la notifica del verbale, peraltro seguita dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta proveniente dal difensore siccome non procuratore speciale dell'imputato.

2) Il secondo motivo di ricorso — - con cui il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c), d) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - effettivamente evidenzia un'aporia motivazionale quanto all'individuazione dei presupposti per la sua concessione, perché l'aver generato una situazione di pericolo non è conferente con la valutazione del danno patrimoniale o del lucro. Rilevato che ciò comporta la necessità di prendere atto del decorso del termine prescrizionale di dodici anni e sei mesi (la recidiva, benché contestata, non è stata espressamente ritenuta), tenuto altresì conto della sospensione legata al rinvio su richiesta delle parti dal 19 giugno 2015 al 25 settembre 2015. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024