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Ordinanza — n. 15310/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15310/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILYK YULIIA nato il 07/11/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44442/2023 Rilevato che l'imputata Yuliia Bilyk ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.; Rilevato che la doglianza di cui al primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di omessa motivazione in relazione alla geolocalizzazione effettuata mediante celle telefoniche - è manifestamente infondato perché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15310/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.; Rilevato che la doglianza di cui al primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di omessa motivazione in relazione alla geolocalizzazione effettuata mediante celle telefoniche - è manifestamente infondato perché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01;

Parole chiave

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partecipazione al reato portata geografica dell'infrazione scemata imputabilità favoreggiamento permesso di promuovere un procedimento penale luogo del reato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILYK YULIIA nato il 07/11/1987 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44442/2023 Rilevato che l'imputata Yuliia Bilyk ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.; Rilevato che la doglianza di cui al primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di omessa motivazione in relazione alla geolocalizzazione effettuata mediante celle telefoniche - è manifestamente infondato perché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227 - 01;

Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e altri, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - C1); nel caso di specie, l'omessa motivazione non è decisiva perché il compendio indiziario Fonda sulle immagini del sistema di videosorveglianza. Rilevato che la doglianza di cui allo stesso motivo di ricorso- con cui la ricorrente lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento dalle immagini di videosorveglianza- è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; rilevato che, nella specie, tale anomalia non sussiste, giacché si tratta di un'evidente improprietà terminologica l'utilizzo del termine "somiglianza", poiché la Corte di merito ha parlato anche di "corrispondenza", peraltro valorizzando, quale elemento di conforto, il coinvolgimento nel fatto del compagno della prevenuto;

Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'entità della pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,