Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to generic arguments lacking specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Pirro Giuseppe and Pirro Salvatore inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments regarding mitigating circumstances and aggravating factors were too generic and failed to explicitly link the criticisms to the specific reasoning in the lower court's decision. Consequently, the appeals were rejected because they did not adhere to the requirement of providing a reasoned critique connected to the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are based on generic arguments that lack a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRRO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/05/2002 PIRRO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/08/1974 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44436/2023 Rilevato che gli imputati Pirro Giuseppe e Pirro Salvatore ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui agli artt. 582, 585, 612, 61 n. 2 cod. pen. di Giuseppe e Salvatore Pirro; in particolare, Giuseppe Pirro ha definito la sua posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, per entrambi, la pena è stata ridimensionata;
Dato atto che, in data 12 febbraio 2024, l'Avv. Angelo Vignola, per la parte civile, ha fatto pervenire conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi, rimettendosi al Collegio per la quantificazione delle spese. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso - con cui si denunzia violazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi gli imputati e violazione di legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante dei motivi futili per Pirro Salvatore - sono fondati su argomenti del tutto generici e risultano aspecifici in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché hanno seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata.
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, al di là della genericità dei ricorsi, che le ragioni del riconoscimento dell'aggravante e del diniego delle circostanze attenuanti generiche sono adeguatamente illustrate nella sesta pagina della sentenza impugnata quanto a Salvatore Pirro, mentre Giuseppe Pirro ha raggiunto un accordo con il Procuratore generale che non prevedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che all'esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest'ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a chiedere l'inammissibilità dei ricorsi. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deci