Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissibility and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Thiam Alioune Badara inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction under Article 474 of the Penal Code, arguing regarding subjective elements and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments, stating that factual complaints are inadmissible in cassation and that the lower court sufficiently referenced relevant elements when denying mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Factual complaints regarding the existence of subjective and objective elements of a crime are inadmissible in cassation proceedings, and the denial of general mitigating circumstances is valid if the lower court provides a congruent reference to the decisive elements.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM ALIOUNE BADARA nato a DAKAR( SENEGAL) il 12/04/1971 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Thiam Alioune Badara ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato ex art. 474 cod. pen., nor è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna ed infine è riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.
3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, coltivata con il secondo motivo, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella spede (si veda pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec