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Ordinanza — n. 15307/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15307/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15307/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HABA CHARAF nato il 11/08/1997 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputato it-rHaba Charaf ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2 e comma 2, n. 4, 585, cod. pen. (capo C) e art. 4 L. 110 del 1975 (capo D), riducendo, però, l'entità della pena inflitta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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causalità del colpo di frusta lesioni personali violazioni della legge sulle armi trauma alla mano rissa aggressione fisica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT HABA CHARAF nato il 11/08/1997 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputato it-rHaba Charaf ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2 e comma 2, n. 4, 585, cod. pen. (capo C) e art. 4 L. 110 del 1975 (capo D), riducendo, però, l'entità della pena inflitta;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la violazione dell'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. in merito alle dichiarazioni rese dall'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci