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Ordinanza — n. 15305/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for mafia-type crimes due to inadmissibility of generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Biagio Gravina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gravina challenged his conviction for mafia-type crimes, arguing for generic mitigating circumstances and the application of the continuation rule. The court rejected these arguments as lacking specific legal reasoning and factual data required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds of law and fact; generic complaints regarding discretionary sentencing or the application of mitigation rules are inadmissible if not supported by precise legal arguments and factual evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mafia-type crimes discretionary sentencing continuation rule mitigating circumstances court costs restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 545 bis cod. proc. pen
pen., sostituendo, però, la pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare ex art. 545 bis cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA BIAGIO nato a VITTORIA il 11/07/1972 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gravina Biagio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 416-bis, cod. pen., sostituendo, però, la pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare ex art. 545 bis cod. proc. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile: - nella parte in cui contesta il mancato riconoscimenl:o delle attenuanti generiche, perché sono state riconosciute; - nella parte in cui lamenta il mancato giudizio di prevalenza di dette attenuanti sulle aggravanti, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - nella parte in cui chiede l'esclusione della recidiva, poiché la richiesta, enunciata nel motivo, non viene poi ripresa nel successivo sviluppo e rimane pertanto priva di ragioni a sostegno; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (cfr. pag. 4 della sentenza di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C