Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for sentencing discretion and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Jovanovic and Stankovic inadmissible regarding their criminal convictions. The defendants argued against the severity of the punishment and the application of Article 99 of the Penal Code, claiming the sentencing was excessive. The court rejected these claims because the appeal lacked specific legal criticism of the lower court's reasoning and because sentencing falls within the trial judge's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without providing specific legal criticism of the reasoning used by the trial judge.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC WANIA nato il 05/07/1989 STANKOVIC GABRIELLA SLOBA nato il 28/09/1994 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, le imputate Jovanovic Djania e Stankovic Gabriella Sloba, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 4 e 5, cod. pen.;
Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che si duole del trattamento punitivo e dell'applicazione dell'art. 99 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso