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Ordinanza — n. 15299/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against minor injury conviction due to inadmissible procedural grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a conviction for minor personal injuries inadmissible. The appellant raised procedural violations regarding the trial's conduct and the judge's reasoning, but the court ruled these grounds were not permissible under the specific restrictions for appeals against minor offense judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 603 cod. proc. pen. Appeals against judgments for minor offenses are limited to specific grounds; procedural violations that do not cause nullity or inadmissibility cannot be raised on appeal.

Parole chiave

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minor offenses jurisdiction appeal admissibility procedural nullity Criminal Procedure Code judicial reasoning defect riscossione di pene pecuniarie sanzione penale decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
e mandato assolto l'imputato dal delitto di tentata estorsione in origine contestato); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
e mandato assolto l'imputato dal delitto di tentata estorsione in origine contestato); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 603 cod. proc. pen.
peli., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. non è deducibile stante il disposto dell'art.
art. 585 cod. pen
art. 603 cod. proc. pen
peli., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODIA ANTONIO nato a SERINO il 24/09/1959 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rodia Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna a pena pecuniaria per il delitto di lesioni personali lievissime (reato di competenza del giudice di Pace — già il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. e mandato assolto l'imputato dal delitto di tentata estorsione in origine contestato); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. peli., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. non è deducibile stante il disposto dell'art. 606, comma 2 bis cod. proc. pen. a mente del quale: «Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace [come nella specie], il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza delle norme processuali e segnatamente dell'art. 603 cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito in quanto l'art. 606 comma :. lett.

c) cod. proc. pen. consente la denuncia di violazione di legge processuale soltanto in relazione alla «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza» e che la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. non determina nullità, inutilizzabilità o inammissibilità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, pur enunciando anche la violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 52 cc:1d. pen., si risolve nella deduzione di questioni di fatto o, al più, di vizi motivazionali non deducibili EX art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della sentenza derivante dalla mancata partecipazione del difensore all'udienza di discussione, è manifestamente infondato, in quanto: - il processo è stato definito a seguito di discussione orale, disposta su richiesta della difensa; - il difensore di fiducia dell'imputato si è presentato in rita -do (alle ore 9,45), poiché la citazione a giudizio indicava, con precisione l'orario delle 9,30; di conseguenza è stato ritualmente nominato un difensore di ufficio; - la mancata partecipazione all'udienza è ascrivibile unicamente al difensore che non può dolersene;

Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am