Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of specific cassation-level censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Cavazzana Monia inadmissible regarding her conviction for theft under Article 494 of the Penal Code. The court rejected the first ground as mere factual complaints barred in cassation, the second for being a generic assertion of specific intent without new evidence, and the third for lacking a specific censure of the exclusion of punishability under Article 131 bis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 367, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists merely of generic assertions or fails to specifically censure the lower court's decision on statutory exclusions of punishability.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZANA MONIA nato a ESTE il 26/12/1971 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputata Cavazzana Monia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge con particolare riferimento al dolo specifico del reato contestato e ritenuto, deriva la propria inammissibilità, ex art. 591, cornma 4, cod. proc pen., dall'omologo motivo di appello che risultava generico, in quanto si esauriva in mere asserzioni; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché in sede di appello non vi era una specifica censura ma solo una generica richiesta, sulla quale peraltro la Corte di appello ha fornito congrua risposta (si veda pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d