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Ordinanza — n. 15297/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints lack legal grounds and factual data.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Franzese Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing for a different sentence and requesting new evidence. The court rejected these claims because they constituted mere grievances without specific legal arguments or factual data required in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist of mere grievances lacking specific legal grounds and factual data.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances rejection lack of legal grounds absence of factual data theft and fraud conviction rapina qualificata furto aggravato in banda imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE ROBERTO nato a BENEVENTO il 05/03/1993 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSlNI; Rilevato che l'imputato Franzese Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'artt. 624 e 625, n.2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata assunzione di una prova decisiva e della determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e al contempo non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27