Cassation court dismisses appeal as inadmissible for procedural defects and failure to raise new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ieni Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated burglary, arguing procedural flaws and new aggravating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was merely a factual complaint barred in cassation, the second raised a new issue not previously argued, and the third lacked specific critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints, raise issues not deducible or not previously raised, or fail to provide specific legal criticism of the lower court's arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENI ANTONINO nato a MESSINA il 17/06/1960 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROS::NI; Rilevato che Ieni Antonino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, investita del giudizio a seguito di pronuncia di annullamento per motivi esclusivamente processuali, ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto aggravato in abitazione (tentato e consumato);
Considerato che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'illogicità della motivazione in relazione alle valutazioni sul compendio probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione deducibile e non dedotta in precedenza e, in ogni caso, è manifestamente infondato perché la "forzatura" di una porta finestra integra pacificamente l'aggravante in contestazione;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, inerente all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta ed applicata recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 5); Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag.
5) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.