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Ordinanza — n. 15294/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15294/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEONE ADOLFO nato a TARANTO il 15/12/1993 avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44164/2023 Rilevato che l'imputato Galeone Adolfo ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 659 e 612 co. 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato - è aspecifico in quanto non contrasta la ratio decídendi dell'ordinanza del 12 settembre 2023 con cui si è valorizzata in malam partem anche la gravità dei reati per cui si procede.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15294/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 659 e 612 co. 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato - è aspecifico in quanto non contrasta la ratio decídendi dell'ordinanza del 12 settembre 2023 con cui si è valorizzata in malam partem anche la gravità dei reati per cui si procede.

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia cause di esclusione facoltà di astenersi dal testimoniare abbandono del procedimento penale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. proc. pen
Rilevato che il secondo motivo del ricorso con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è inammissibile in quanto l'istituto ex art. 164 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEONE ADOLFO nato a TARANTO il 15/12/1993 avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 44164/2023 Rilevato che l'imputato Galeone Adolfo ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 659 e 612 co. 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato - è aspecifico in quanto non contrasta la ratio decídendi dell'ordinanza del 12 settembre 2023 con cui si è valorizzata in malam partem anche la gravità dei reati per cui si procede.

Rilevato che il secondo motivo del ricorso con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è inammissibile in quanto l'istituto ex art. 164 cod. proc. pen. non è stato oggetto di accordo o di richiesta delle parti in udienza. In tema di patteggiannento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (da ultima, Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo